LE RICETTE SONO COPERTE DA COPYRIGHT? NO
NON E’ SOGGETTO A COPYRIGHT NEMMENO UN SEMPLICE ELENCO DI INGREDIENTI
Corte di Giustizia UE, Grande Sezione, sentenza 13 novembre 2018, C-310/17
«Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Direttiva 2001/29/CE – Ambito di applicazione – Articolo 2 – Diritti di riproduzione – Nozione di “opera” – Sapore di un alimento»
Diritto internazionale
3 L’articolo 1 della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche (Atto di Parigi del 24 luglio 1971), nella versione risultante dalla modifica del 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «Convenzione di Berna») così recita:
«I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche».
4 Ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, della Convenzione di Berna:
«1. L’espressione “opere letterarie ed artistiche” comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all’architettura o alle scienze.
2. È tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell’Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale».
5 Ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della Convenzione di Berna, gli autori di opere letterarie ed artistiche protette da tale Convenzione hanno il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione delle loro opere in qualsiasi maniera e forma.
6 Ai sensi dell’articolo 9 dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, che costituisce l’allegato 1 C all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con la decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GU 1994, L 336, pag. 1):
«I membri si conformano agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (…) e al suo annesso. (…)
La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
Il 20 dicembre 1996 l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) ha adottato a Ginevra il Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, che è entrato in vigore il 6 marzo 2002. Tale Trattato è stato approvato in nome della Comunità europea con la decisione 2000/278/CE del Consiglio, del 16 marzo 2000 (GU 2000, L 89, pag. 6, in prosieguo: il «Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»). Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del suddetto Trattato:
«Le Parti contraenti si conformano agli articoli da 1 a 21 e all’annesso della Convenzione di Berna».
L’articolo 2 di questo stesso Trattato così recita:
«La protezione del diritto d’autore copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali».
Diritto dell’Unione
La direttiva 2001/29
9 Gli articoli da 1 a 4 della direttiva 2001/29 contengono le seguenti disposizioni:
«Articolo 1
Campo d’applicazione
La presente direttiva riguarda la tutela giuridica del diritto d’autore e dei diritti connessi nell’ambito del mercato interno, con particolare riferimento alla società dell’informazione.
Salvo i casi di cui all’articolo 11, la presente direttiva non modifica e non pregiudica le vigenti disposizioni [del diritto dell’Unione] in materia di:
a) tutela giuridica dei programmi per elaboratore;
b) diritto di noleggio, diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d’autore in materia di proprietà intellettuale;
c) diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo;
d) durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi;
e) tutela giuridica delle banche dati.
Articolo 2
Diritto di riproduzione
Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
(…)
Articolo 3
Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.
(…)
Articolo 4
Diritto di distribuzione
1. Gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell’originale delle loro opere o di loro copie, attraverso la vendita o in altro modo.
(…)».
L’articolo 5 della direttiva 2001/29 stabilisce una serie di eccezioni e limitazioni ai diritti esclusivi conferiti agli autori sulle loro opere dagli articoli da 2 a 4 di tale direttiva.
Regolamento di procedura della Corte
L’articolo 94 del regolamento di procedura della Corte così dispone:
«Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene:
a) un’illustrazione sommaria dell’oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, quali accertati dal giudice del rinvio o, quanto meno, un’illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni;
b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, se del caso, la giurisprudenza nazionale in materia;
c) l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale».
( omissis)
Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2001/29 debba essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia protetto dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da accordare la tutela del diritto d’autore ad un siffatto sapore.
A tal riguardo, la direttiva 2001/29 prevede, agli articoli da 2 a 4, che gli Stati membri prevedono una serie di diritti esclusivi vertenti, per gli autori, sulle loro «opere» e stabilisce, al suo articolo 5, una serie di eccezioni e limitazioni a tali diritti. Detta direttiva non contiene alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del senso e della portata della nozione di «opera». Di conseguenza, e viste le esigenze tanto dell’applicazione uniforme del diritto dell’Unione quanto del principio di uguaglianza, tale nozione deve di norma dar luogo, in tutta l’Unione, ad un’interpretazione autonoma e uniforme (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2007:465, punti 27 e 28, nonché del 3 settembre 2014, Deckmyn e Vrijheidsfonds, C‑201/13, EU:C:2014:2132, punti 14 e 15).
Ne consegue che il sapore di un alimento può essere tutelato dal diritto d’autore in forza della direttiva 2001/29 solo se può essere qualificato come «opera» ai sensi di tale direttiva (v., per analogia, sentenza del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 29 e giurisprudenza ivi citata).
A questo proposito, affinché un oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, occorre che siano soddisfatte due condizioni cumulative.
Da una parte, l’oggetto di cui trattasi dev’essere originale, nel senso che costituisce una creazione intellettuale propria del suo autore (sentenza del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 97 e giurisprudenza ivi citata).
Dall’altra parte, la qualificazione come «opera» ai sensi della direttiva 2001/29 è riservata agli elementi che sono espressione di una siffatta creazione intellettuale (v., in tal senso, sentenze del 16 luglio 2009, Infopaq International, C‑5/08, EU:C:2009:465, punto 39, nonché del 4 ottobre 2011, Football Association Premier League e a., C‑403/08 e C‑429/08, EU:C:2011:631, punto 159).
A tale proposito occorre rammentare che l’Unione, pur non essendo parte contraente della Convenzione di Berna, è tuttavia obbligata, in forza dell’articolo 1, paragrafo 4, del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, del quale essa è parte e che la direttiva 2001/29 mira ad attuare, a conformarsi agli articoli da 1 a 21 della Convenzione di Berna (v., in tal senso, sentenze del 9 febbraio 2012, Luksan, C‑277/10, EU:C:2012:65, punto 59, e giurisprudenza ivi citata, nonché del 26 aprile 2012, DR e TV2 Danmark, C‑510/10, EU:C:2012:244, punto 29).
Orbene, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della Convenzione di Berna le opere letterarie ed artistiche comprendono tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Inoltre, a norma dell’articolo 2 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore e dell’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, menzionato al punto 6 della presente sentenza, che costituisce anch’esso parte dell’ordinamento giuridico dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 15 marzo 2012, SCF, C‑135/10, EU:C:2012:140, punti 39 e 40), sono le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali a poter essere protette in virtù del diritto d’autore (v., in tal senso, sentenza del 2 maggio 2012, SAS Institute, C‑406/10, EU:C:2012:259, punto 33).
Di conseguenza, la nozione di «opera» di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente.
Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i singoli, segnatamente per gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione dell’oggetto tutelato implica che quest’ultimo possa essere oggetto di un’espressione precisa e obiettiva.
Orbene, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua età, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato.
Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.
Si deve pertanto concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che il sapore di un alimento non può essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29.
Tenuto conto dell’obbligo, ricordato al punto 33 della presente sentenza, di un’interpretazione uniforme della nozione di «opera» all’interno dell’Unione, occorre anche concludere che la direttiva 2001/29 osta a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire una tutela ai sensi del diritto d’autore al sapore di un alimento.
Di conseguenza, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2001/29 dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore.
Omissis
PRINCIPIO DI DIRITTO
la Corte (Grande Sezione) dichiara:
La direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a che il sapore di un alimento sia tutelato dal diritto d’autore ai sensi di tale direttiva e a che una normativa nazionale sia interpretata in modo da conferire a un tale sapore una tutela ai sensi del diritto d’autore.