PRODOTTI COSMETICI

Sul recipiente e sull'imballaggio di qualsiasi prodotto cosmetico deve esserci indicata idonea informazione sull'uso e modalità di impiego del prodotto affinchè possa essere utilizzato dal consumatore in modo sicuro. Non è sufficiente un simbolo esplicativo.
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I prodotti cosmetici dovrebbero essere sicuri nelle condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso. In particolare, i rischi per la salute umana non dovrebbero essere giustificati attraverso un’analisi rischi-benefici.

E’ necessario pervenire a una situazione di trasparenza riguardo agli ingredienti utilizzati nei prodotti cosmetici. Tale trasparenza dovrebbe essere ottenuta indicando sull’imballaggio gliingredienti impiegati nei prodotti cosmetici. Ove non sia possibile per ragioni pratiche indicare gli ingredienti sull’imballaggio, le relative indicazioni dovrebbero essere allegate, di modo che il consumatore disponga di tali informazioni.

I prodotti cosmetici sono messi a disposizione sul mercato solamente se il recipiente e l’imballaggio dei prodotti cosmetici recano le seguenti indicazioni, in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili:

(…) d) le precauzioni particolari per l’impiego, almeno quelle indicate negli allegati da III a VI, nonchè le eventuali indicazioni concernenti precauzioni particolari da osservare per i prodotti cosmetici di uso professionale; (…)

f) la funzione del prodotto cosmetico, salvo se risulta dalla sua presentazione;

g) l’elenco degli ingredienti. Tali informazioni possono figurare unicamente sull’imballaggio. L’elenco viene preceduto dal termine “ingredients”.

L’articolo 20 del regolamento n. 1223/2009, intitolato .Dichiarazioni relative al prodotto, ai paragrafi 1 e 2 cos. dispone:

In sede di etichettatura, di messa a disposizione sul mercato e di pubblicit. dei prodotti cosmetici non vanno impiegati diciture, denominazioni, marchi, immagini o altri segni, figurativi o meno, che attribuiscano ai prodotti stessi caratteristiche o funzioni che non possiedono.

1) L’articolo 19, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, deve essere interpretato nel senso che l’indicazione della «funzione del prodotto cosmetico» che deve figurare, in forza di tale disposizione, sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto deve essere idonea a informare chiaramente il consumatore sull’uso e sulle modalità di impiego del prodotto al fine di garantire che quest’ultimo possa essere utilizzato in modo sicuro dai consumatori senza nuocere alla loro salute, e non può quindi limitarsi a menzionare soltanto gli scopi perseguiti con l’impiego del prodotto, quali previsti all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento. Spetta al giudice del rinvio verificare, alla luce delle caratteristiche e delle proprietà del prodotto nonché dell’aspettativa del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, la natura e la portata dell’informazione che deve figurare a tale titolo sul recipiente e sull’imballaggio del prodotto affinché se ne possa fare un uso esente da pericoli per la salute umana. 2) L’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento n. 1223/2009 deve essere interpretato nel senso che le indicazioni di cui all’articolo 19, paragrafo 1, lettere d), f) e g), di tale regolamento, vale a dire rispettivamente quelle relative alle precauzioni particolari per l’impiego del prodotto cosmetico, alla funzione di tale prodotto e ai suoi ingredienti, non possono figurare in un catalogo aziendale al quale faccia riferimento il simbolo previsto all’allegato VII, punto 1, di detto regolamento apposto sull’imballaggio o sul recipiente di detto prodotto.

Testo integrale della sentenza Corte di Giustizia  C-667/19 (17/12/2020)